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19 Luglio 2023

LE DETRAZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ovvero IL BONUS CASA

Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente nascono nel 1997 con la legge n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica del 27 dicembre 1997 -che aveva previsto la possibilità di detrarre dall’imposta sui redditi delle persone fisiche una quota parte delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere b, c, d dell'art. 31 della L. 457/78 poi trasposte nell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) eseguiti nelle singole unità abitative possedute o detenute e sulle loro pertinenze. 
Il bonus casa è però applicabile anche alle spese sostenute nelle parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa (condomini) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 31 della L. 457/78 poi trasposte nell’art.3 c.1 del DPR 380/2001)  
La stessa norma riconosceva la possibilità di portare in detrazione anche altri tipi di spese, tra cui quelle per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche o al contenimento dell'inquinamento acustico e quelle per l’adozione di misure antisismiche.

Inizialmente il provvedimento riguardava solo le spese sostenute negli anni ’97 e ‘98 e la percentuale di detrazione era del 41%. 
La norma è stata successivamente modificata e prorogata di anno in anno e, infine, resa stabile dal 2011 con l’inserimento nel TUIR (cioè il Testo unico delle imposte sui redditi ovvero il D.P.R. n. 917 del 1986) del nuovo articolo 16-bis che ha messo a regime questo tipo di detrazione nella misura del 36% per una spesa complessiva non superiore a € 48.000,00 euro.
L’art.16 bis ha introdotto tra le spese ammesse al beneficio anche quelle per le misure atte a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Nel giugno 2012 (con il D.L. n. 83/2012 e successivamente con il D.L. n. 63 del 2013) il tetto massimo di spesa è stato portato a € 96.000,00 e la percentuale di detraibilità è stata innalzata al 50%.
Dal 2014 ad oggi le varie leggi di bilancio hanno confermato di anno in anno come spesa massima ammissibile € 96.000,00 e come percentuale di detrazione il 50%; la legge di bilancio 2022 li ha riconfermati fino al 31 dicembre 2024.
Dal 2020 è stata introdotta anche per alcune tipologie di interventi ammessi a questo tipo di detrazione la possibilità per i relativi beneficiari di optare per lo sconto in fattura (se d’accordo ovviamente con i fornitori) o la cessione del credito anziché fruire direttamente delle detrazioni portandole in compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.
Le tipologie di interventi sui quali è possibile esercitare queste due opzioni sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere b, c, d dell'art. 3 c.1 del DPR 380/2001) se i lavori riguardano una singola unità abitativa e - in aggiunta ai precedenti - anche quelli di manutenzione ordinaria (di cui alla lettera a dell’art.3 c.1 del DPR 380/2001) ma solo se i lavori riguardano le parti comuni di un edificio a prevalente destinazione abitativa; però dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/12/2024 (in base al comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio così come modificato dalla Legge di bilancio 2022) se l’importo complessivo delle opere è superiore a € 10.000,00 servono il visto di conformità e l’asseverazione della congruità della spesa.
Non si applica invece lo sconto in fattura alle detrazioni per Bonus Sicurezza che tratteremo nel capitolo successivo, con l’avvertenza che comunque anche quelle spese vanno a confluire nel tetto massimo di € 96.000,00 previsto complessivamente per le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 

In quali interventi ammessi al Bonus Casa entrano i serramenti e i relativi accessori?  

 

La fornitura e posa di serramenti e/o i relativi accessori in sostituzione degli esistenti o anche come nuova installazione in nuovi vani finestra, può godere del bonus casa in tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti nelle singole unità abitative.  
In aggiunta si può godere del bonus casa anche per le forniture che riguardano le parti comuni di un edificio a prevalente destinazione abitativa (solitamente il condominio) anche se l’intervento edilizio è una semplice manutenzione ordinaria come nel caso di sostituzione dei portoncini o delle finestre del corpo scala. 
In alcuni casi, e indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo abilitativo, i serramenti e i relativi accessori possono rientrare in questo tipo di detrazione come spese per interventi finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti da parte di terzi (che rientrano tra gli interventi ammessi al bonus casa) ma senza sconto in fattura.